Fabrizio Arossa

Arbitrato internazionale – Entrate in vigore le nuove ICC Rules of Arbitration

In data 1° giugno 2026 il nuovo regolamento di arbitrato della ICC (“2026 ICC Arbitration Rules”) è divenuto efficace e si applica a tutti i procedimenti arbitrali, retti dalle ICC Rules, iniziati a partire dal 1° giugno 2026, a meno che le parti non dispongano diversamente. La versione precedente delle ICC Arbitration Rules era del 2021.

Come noto, la International Court of Arbitration della Camera di Commercio Internazionale (“ICC”) è l’istituzione che storicamente amministra il maggior numero di arbitrati commerciali internazionali (a fine 2024, pendevano 1789 casi di cui 841 avviati quell’anno; nel 2025 sono stati avviati 851 nuovi casi) e tuttavia da qualche tempo soffre la ‘concorrenza’ di altre istituzioni arbitrali che di recente hanno aggiornato i loro regolamenti, come il Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”), o si apprestano a farlo, come la London Court of International Arbitration (“LCIA”).

Le revisioni del 2026 -a seguito di consultazioni approfondite- mirano a migliorare alcuni aspetti legati all’efficienza e integrità del processo e porre rimedio ad alcune criticità di cui si discute da tempo, quali ad esempio la durata media degli arbitrati (intorno ai due anni, con vistosi casi di lunghezza pluriennale), da allineare alle esigenze del mondo degli affari.

In questo senso, le novità più significative attengono allo snellimento del processo, all’introduzione o al rafforzamento di meccanismi di ottimizzazione dell’efficienza e di procedure fast-track, come riassunto qui di seguito:

  • Terms of Reference (“ToR”): sparisce l’obbligatorietà del c.d. atto di missione o ToR, da sempre un pilastro tipico dell’arbitrato ICC, con cui nella fase iniziale si cristallizzavano in un documento firmato dalle parti le rispettive domande, difese, eccezioni e domande riconvenzionali, circoscrivendo l’ambito della lite ed elencando i themata decidendum. Nella pratica, la redazione e condivisione del ToR originava lungaggini e spesso si rivelava uno sforzo superato dalle scansioni successive del procedimento. Il suo ruolo è ora affidato alla prima Case Management Conference (“CMC”), convocata dal tribunale entro 30 giorni dalla ricezione del file, che segna il termine ultimo per introdurre domande (salvo autorizzazione del tribunale). Ciò dovrebbe comportare che, rispetto al passato (in cui la domanda e la risposta alla domanda di arbitrato erano ‘documenti esili’), è presumibile che le parti articolino puntualmente nella domanda di arbitrato e nella risposta le rispettive domande, eccezioni, difese e domande riconvenzionali e dunque vi sia un’abbreviazione dei tempi iniziali.   
  • “Early determination” of claims/defences: l’articolo 30 codifica un principio previsto sinora in una ‘nota’ ICC del 2017 a parti ed arbitri (così rimuovendo dubbi residui sulla sua percorribilità e allineandosi ad altre istituzioni arbitrali): ciascuna parte può richiedere che il Tribunale arbitrale definisca in uno stadio iniziale dell’arbitrato (ovvero rigetti) domande o difese/eccezioni che siano “manifestly without merit or manifestly outside the Tribunal’s jurisdiction”. Il Tribunale decide a sua discrezione se dare corso alla early determination e in tal caso ne stabilisce le tappe procedurali. Si tratta di un’opzione di efficienza processuale suscettibile di sgombrare il campo già in fase iniziale da questioni manifestamente infondate ma che, paradossalmente, si presta anche ad abusi e tentativi di disturbo e allungamento dei tempi. Di fatto, presso le altre istituzioni arbitrali l’istanza di early determination è stata presentata in meno del 10% dei casi e accolta in percentuale ancora inferiore (anche per timore che possa provocare impugnazioni per lesione del contraddittorio e diritto di difesa);
  • Truncated Tribunals: nel caso in cui un membro del Tribunale Arbitrale cessi dal suo incarico (per rinuncia, decesso o altra ragione) prima del lodo, il regolamento del 2021 consentiva all’ICC Court di autorizzare i rimanenti membri a procedere senza sostituzione soltanto dopo la formale chiusura del procedimento arbitrale. In base alle 2026 ICC Arbitration Rules, l’ICC Court può autorizzare il truncated tribunal a procedere dopo l’ultima data tra l’ultima udienza e il deposito dell’ultima memoria (ovvero dopo la prospettazione completa delle posizioni delle parti). Ciò dovrebbe evitare, in tali eventualità, di riaprire fasi dell’arbitrato già concluse, nell’interesse dell’efficienza processuale -anche se resta da vedere come l’ICC Court eserciterà il suo potere autorizzativo;
  • Expedited Procedure Provisions (“EPP”): introdotta nel marzo 2017, la procedura accelerata si applica ora automaticamente a controversie di valore sino a $4 milioni (se la clausola arbitrale è stata convenuta dal 1° giugno 2026) -la soglia precedente era $3milioni (per convenzioni arbitrali concluse dal 1° gennaio 2021). Secondo le statistiche ICC, più del 40% dei casi ha un valore inferiore a $4 milioni; l’aumento della soglia dovrebbe catturare ‘di default’ un maggior numero di controversie nella Expedited Procedure, a meno che le parti non decidano per l’opt–out o l’ICC Court non determini che non si attaglia alla complessità del caso. D’altro canto, le parti possono anche decidere di adottare l’Expedited Procedure (opt-in) se il valore della controversia supera i $4 milioni -scelta fatta nel 16% dei casi di EPP sino al 2024. La procedura resta quella semplificata già prevista nel 2021: l’ICC Court può nominare un arbitro unico nonostante la convenzione arbitrale preveda un collegio; l’arbitro (o il collegio) ha ampia discrezionalità nel fissare la procedura, può limitare le memorie scritte, le richieste di produzione documentale, le dichiarazioni testimoniali e le relazioni dei periti di parte e può decidere esclusivamente sulla base dei documenti, senza procedere all’esame di testi ed esperti e senza udienza. L’arbitro (o il tribunale arbitrale) deve rendere il lodo entro sei mesi dalla CMC iniziale, che deve tenersi entro 15 giorni dalla trasmissione del file all’arbitro o al tribunale. L’ICC riferisce che il 63% dei lodi da EPP sono stati effettivamente emessi nel giro dei sei mesi.    
  • Highly Expedited Arbitration Provisions (“HEAP”): la novità più importante delle 2026 ICC Arbitration Rules e un’ulteriore accelerazione rispetto alle EPP, con l’obiettivo di avere un lodo entro tre mesi dalla CMC iniziale, per venire incontro alle esigenze di definizione rapida di determinate controversie. L’accesso alle HEAP richiede il consenso delle parti; il Segretario Generale dell’ICC deve verificare prima facie, sulla base delle informazioni nella domanda di arbitrato, se sussiste una convenzione o clausola arbitrale che vincoli le parti alle HEAP: in caso contrario, l’arbitrato procede secondo le EPP o le Rules ordinarie. Le HEAP prevedono sempre un arbitro unico, da nominare in 20 giorni dalle parti (o in difetto dall’ICC Court). Le parti devono articolare le rispettive posizioni negli atti iniziali: la domanda di arbitrato va accompagnata dallo Statement of Claim e relativi mezzi di prova, così come la risposta alla domanda di arbitrato va corredata con lo Statement of Defence e gli allegati mezzi di prova. La CMC deve svolgersi entro 7 giorni dalla trasmissione del file all’arbitro e da quella data decorre il termine di tre mesi per rendere il lodo e notificarlo alle parti. L’arbitro ha ampia discrezionalità nel fissare la procedura, può limitare le memorie scritte, escludere le richieste di produzione documentale, ridurre le testimonianze e le consulenze tecniche e può decidere esclusivamente sulla base dei documenti, senza udienza ed esame di testi ed esperti. Non sono consentite chiamate di terzo o riunione di procedimenti. Le HEAP consentono inoltre alle parti di concordare che il lodo sia reso solo in parte dispositiva, senza motivazioni (creando qualche incertezza interpretativa in sede di impugnazione o esecuzione, a seconda della sede dell’arbitrato).
  • Emergency Arbitration (“EA”): le 2026 ICC Arbitration Rules introducono due novità importanti alla disciplina delle misure cautelari che, già prima della riforma, potevano essere richieste a un apposito arbitro (emergency arbitrator) prima della costituzione del tribunale arbitrale. La prima è l’applicazione della disciplina a terze parti nella misura in cui il Presidente dell’ICC Court ritenga che una convenzione arbitrale le vincoli: può trattarsi, ad esempio, di una società controllante o collegata cui sia stato trasferito il bene da sequestrare o possa porre in essere la condotta da inibire, e la valutazione del Presidente può poggiare su tesi quali il consenso implicito, la direzione e coordinamento nei gruppi societari, etc. La seconda è la possibilità di ottenere un’ordinanza inaudita altera parte che inibisca al destinatario di frustrare lo scopo della domanda cautelare (preliminary order), dando a questo, prontamente dopo l’emissione dell’ordinanza, l’opportunità di difendersi. Per il resto, i tempi rapidi dell’emergency arbitration restano i medesimi: due giorni dal deposito della domanda cautelare per la nomina dell’arbitro di emergenza, 15 giorni per la pronuncia cautelare da parte di questo, salvo proroghe disposte dal Presidente. 

Ulteriori novità introdotte dalle 2026 ICC Arbitration Rules riguardano l’integrità del processo, in particolare prevedendo per la prima volta un espresso obbligo di riservatezza in capo agli arbitri (articolo 12(8)) e codificando due principi in tema di disclosure da parte degli arbitri: (i) in caso di incertezze sulla necessità o meno di comunicare circostanze che possano ragionevolmente mettere in dubbio la loro indipendenza o imparzialità, la comunicazione (disclosure)andrà fatta (articolo 12(2)); e (ii) una disclosure, di per sé, non significa mancanza di indipendenza o imparzialità.

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