Il 9 giugno 2026 si è svolta un’udienza dinanzi alla Grande Chambre della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito a un tema aperto di fondamentale importanza per l’architettura costituzionale dell’Unione. Alla Corte viene chiesto, in sostanza, di definire il perimetro esatto del potere, conferito al Consiglio UE dall’articolo 122(1) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, di adottare -a maggioranza qualificata e senza la partecipazione del Parlamento Europeo- misure emergenziali su proposta della Commissione (ad esempio, in caso di “gravi difficoltà” nell’approvvigionamento di prodotti, in particolare nel settore dell’energia), “in uno spirito di solidarietà tra Stati membri”.
L’articolo 122 TFUE (con numerazione diversa nei precedenti Trattati) esiste sin dal Trattato di Roma (benché, sino al Trattato di Nizza, richiedesse l’unanimità degli Stati membri in Consiglio) ma il suo utilizzo, in anni recenti (a partire soprattutto dalla pandemia da Covid-19), è cresciuto in intensità e frequenza (anche rispetto al secondo comma, che consente di concedere assistenza finanziaria a uno Stato membro in grave difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo). Tra i molteplici esempi, sono stati adottati in base all’articolo 122 il regolamento c.d. SURE (Regolamento (UE) del Consiglio 2020/672 del 19 maggio 2020), sul sostegno finanziario agli Stati Membri per attenuare i rischi e costi della disoccupazione, e il pacchetto di misure Next Generation EU volte a sostenere la ripresa economica dopo la pandemia, al cui centro si pongono i fondi e finanziamenti EURI (European Union Recovery Instrument) introdotti con il Regolamento (UE) del Consiglio 2020/2094 del 14 dicembre 2020.
Il punto è che, se da un lato la governance semplificata prevista dall’articolo 122 consente al Consiglio di intervenire rapidamente in situazioni di crisi, d’altro lato il mancato coinvolgimento del Parlamento e l’abolizione del requisito dell’unanimità aprono delicati problemi di equilibrio istituzionale (e controllo democratico), particolarmente acuti nei casi in cui viene addebitato al Consiglio un uso di questo potere che ne travalica i presupposti applicativi. Ad esempio, il regolamento c.d. SAFE (Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio del 27 maggio 2025), che istituisce in base all’articolo 122 TFUE uno strumento di azione per la sicurezza dell’Europa mediante il rafforzamento della sua industria di difesa, è stato contestato dal Parlamento europeo (quanto alla sua base giuridica), anche con un ricorso alla Corte di Giustizia volto ad ottenerne l’annullamento, in quanto non sarebbe giustificato da circostanze eccezionali tali da qualificarsi come emergenza e in quanto le misure previste non sarebbero temporanee. La natura emergenziale della situazione economica e la durata limitata nel tempo delle misure adottate sono, entrambe, presupposti applicativi dell’art. 122 secondo una consolidata interpretazione. Vi è da aggiungere che l’articolo 122 fa “salva” ogni “altra procedura prevista dai trattati”, una formulazione ad oggi di irrisolta interpretazione ma che, quanto meno, dovrebbe porre in capo al Consiglio un onere accentuato di motivazione delle ragioni per cui non sono state seguite le altre procedure legislative.
Nel caso che ha portato all’udienza del 9 giugno 2026 sulla scorta di rinvii pregiudiziali di validità e interpretazione da parte della High Court irlandese, della Corte Costituzionale belga e della Corte Costituzionale italiana, si è addebitato al Consiglio UE di avere anche invaso le competenze degli Stati membri in materia di fiscalità diretta. Nel mirino è il Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 “relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia” (adottato sulla base dell’art. 122(1) TFUE durante la crisi energetica seguita all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia), in particolare il suo Capo III che ha istituito un “contributo di solidarietà” obbligatorio sugli “utili eccedenti” (c.d. extra profitti) delle imprese attive nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.
Al Consiglio si contesta di avere violato il principio di attribuzione sancito dagli artt. 4(1) e 5(2) del Trattato sull’Unione Europea, in virtù del quale l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati, e qualsiasi competenza non attribuita all’Unione appartiene agli Stati membri. La tesi di fondo è che la competenza in materia di fiscalità diretta, in particolare l’istituzione di una nuova (e aggiuntiva) imposta diretta sugli utili di determinate imprese, è rimasta una competenza degli Stati membri. Negli altri casi di utilizzo recente del potere emergenziale di cui all’art. 122, il Consiglio era intervenuto in settori rispetto a cui l’Unione dispone di una competenza quanto meno concorrente o di sostegno e completamento: politica industriale, coesione economica, sociale e territoriale, sicurezza in materia di sanità pubblica, etc.
Il Consiglio e la Commissione replicano che i trattati attribuiscono una competenza all’Unione anche in tema di fiscalità diretta, ad esempio negli artt. 115, 192(2) e 194(3) TFUE, competenza che l’art 122 (se i suoi presupposti applicativi sono rispettati) consente di esercitare in via emergenziale. La controreplica è che tutti i casi in cui è prevista una qualche competenza dell’Unione in materia fiscale, nel quadro del funzionamento del mercato interno, richiedono l’unanimità degli Stati membri e il coinvolgimento del Parlamento europeo (’no taxation without representation’) e in nessun caso è prevista la competenza a introdurre nuove imposte sul reddito d’impresa. Adottando il regolamento in questione ai sensi dell’art. 122 TFUE, il Consiglio avrebbe al contempo leso il principio di attribuzione (l’allocazione verticale dei poteri tra Unione e Stati membri) e l’equilibrio istituzionale (l’allocazione orizzontale dei poteri tra istituzioni dell’UE), finendo per creare un vulnus democratico.
Il Consiglio ritiene che l’art. 122 sia una base giuridica autosufficiente, se ne ricorrono le condizioni. Anche questo profilo è contestato da chi sostiene, per un verso, che l’art. 122 non attribuisce una nuova e illimitata competenza ma solo il potere di adottare in via di emergenza misure rientranti in una competenza che ‘in tempi normali’ può essere esercitata dall’Unione mediante le “altre procedure” fatte salve dall’Art. 122 e, per altro verso, che il Capo III del regolamento non soddisfi le condizioni (o presupposti applicativi) dell’art. 122, in quanto il “contributo di solidarietà” non è misura adeguata a mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia evitando la frammentazione del mercato interno, essendo destinato ad essere raccolto dai pochi Stati in cui risiedono le imprese oggetto dalla misura e in assenza di un meccanismo ridistributivo verso gli altri Stati, dunque senza rispettare in concreto lo “spirito di solidarietà” richiesto dalla norma.
Vi sono, infine, profili interpretativi legati in particolare al caso italiano, in cui la normativa di applicazione (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero la legge di bilancio 2023), per un verso, ha introdotto un’extra tassazione su determinati profitti qualificandola come c.d. ‘misura nazionale equivalente’ al contributo di solidarietà (qualifica prefigurata dallo stesso Regolamento) e, per altro verso, ha esteso la platea dei soggetti colpiti dall’imposizione sui c.d. extra profitti agli operatori downstream (distributori e rivenditori di gas e prodotti petroliferi) e ai produttori e rivenditori di energia elettrica, compresi gli operatori delle energie rinnovabili: alla Corte di Giustizia viene dunque chiesto se, sul presupposto che il Regolamento 2022/1854 sia valido, questo osti all’adozione di una misura italiana siffatta, con particolare riferimento all’estensione del suo ambito soggettivo di applicazione.
L’Avvocato Generale Rantos renderà nota la sua Opinion sul caso il 22 ottobre 2026. La Corte di Giustizia UE dovrebbe emettere la sua sentenza entro il primo trimestre del 2027.